Vista la proposta di un secondo correttivo recante: "Correzioni ed integrazioni al Codice del processo amministrativo", redatta da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 13 luglio 2012;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Considerato che sono state ottemperate le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari tenendo conto dei limiti della delega conferita ed in ossequio ai principi generali che informano l'intero sistema giuridico processuale italiano e all'articolo 81 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.";
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.";