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DECRETO LEGISLATIVO: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al DLG 2 luglio 2010, n. 104, recante Codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Consiglio dei Ministri: 27/07/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 218 del 18/09/2012

d) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: "codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: ", tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticita' di cui all'articolo 3, comma 2 ";

e) all'articolo 34, comma 1, lett. c), dopo le parole: "del codice civile", sono aggiunte le seguenti: ". L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto e' esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio";

f) l'articolo 40 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 40 (Contenuto del ricorso) - 1. Il ricorso deve contenere distintamente:

a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;

b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;

c) l'esposizione sommaria dei fatti;

d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;

e) l'indicazione dei mezzi di prova;

f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;

g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.";

g) all'articolo 55, comma 13, le parole : "commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";

h) all'articolo 62, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 8.";

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.40 del 27/07/2012
 

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