i) all'articolo 76, comma 4, le parole: "gli articoli 114, quarto comma, e" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo";
l) all'articolo 85, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3.";
m) all'articolo 96, comma 5, le parole: "entro dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di cui all'articolo 45";
n) all'articolo 98, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.";
o) all'articolo 99, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' restituire gli atti alla sezione.";
p) all'articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "o riforma la sentenza" sono inserite le seguenti: "o l'ordinanza";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza.";
q) all'articolo 111, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.";
r) all'articolo 119, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;";
s) all'articolo 129 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.