2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.";
2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "che provvede" sono inserite le seguenti: "a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e";
3) al comma 8, lettera c), dopo le parole: "che provvede" sono inserite le seguenti: "a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e";
t) all'articolo 133, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera l), dopo le parole: "n. 385," sono soppresse le seguenti: "dalla Commissione nazionale per la societa' e la borsa,";
2) alla lettera p), dopo le parole: "n. 225," sono inserite le seguenti: "nonche' gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992";
u) all'articolo 135, comma 1, lettera e), dopo le parole: "n. 225," sono inserite le seguenti: "nonche' gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992";
v) all'articolo 136, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale.".
Art. 2
Modifiche alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
1. L'articolo 9 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. Calendario delle udienze e formazione dei collegi - 1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il tribunale e' suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.".