5. L’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo indicato dall’ufficio di collegamento competente, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Tale comunicazione contiene in allegato il titolo uniforme.
6. In forza del titolo uniforme e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di altra intimazione, l’agente della riscossione procede, in qualsiasi momento, ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo, può essere iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Ai fini di cui al comma 6, l’esibizione dell’estratto del titolo uniforme, come trasmesso all’agente della riscossione, con le modalità determinate con il provvedimento di cui al comma 3, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.
8. All’agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
9. Ai fini della procedura di riscossione stabilita dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati al titolo uniforme ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le previsioni del presente articolo. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.