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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Consiglio dei Ministri: 03/08/2012
Proponenti: Affari europei

10. Nel caso in cui viene richiesto il recupero di crediti relativi a tributi che non sono riscossi nel territorio nazionale si applicano le disposizioni riguardanti le imposte sui redditi e il recupero è affidato all’Agenzia delle entrate.

11. Alle somme oggetto di recupero si applicano gli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, a partire dalla data di ricevimento della domanda di recupero.

12. Per il pagamento delle somme dovute possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli uffici di collegamento informano l’autorità richiedente della concessione delle predette dilazioni o rateazioni.

13. I crediti di cui all’articolo 1, comma 2, non godono del grado di prelazione di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale, salvo diverso accordo con gli altri Stati membri.

14. Le somme riscosse a titolo di interessi di mora o a titolo di interessi per le dilazioni o le rateazioni accordate vanno rimesse all’autorità richiedente.

ART. 9

(Controversie)

1. L’interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito nonché la notifica effettuata dall’autorità competente dello Stato membro richiedente deve adire l’organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011.

2. Se nel corso della procedura di recupero, viene promossa un’azione di cui al comma 1 presso l’organo competente nazionale, gli uffici di collegamento provvedono, su segnalazione dei competenti uffici od organi nazionali, ad informare l’autorità adita della contestazione, indicando gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 41 del 03/08/2012
 

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