Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi e ricerca nel sito

Ti trovi in: Home : Governo : Provvedimenti

 

DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Consiglio dei Ministri: 03/08/2012
Proponenti: Affari europei

3. Gli uffici di collegamento che ricevono notizia dall’autorità richiedente o dal soggetto interessato dell’avvenuta impugnazione presso l’organo competente in detto Stato membro richiedente, salva istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, dispongono, anche tramite le proprie strutture territoriali, la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo e ne danno comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato nell’articolo 8, comma 3, all’agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

4. Su domanda dell’autorità richiedente e, ove si ritenga necessario, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’adozione delle misure cautelari.

5. Qualora la procedura di recupero di un credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta motivata dell’autorità richiedente di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), e l’esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell’importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito.

6. L’interessato che intende contestare la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l’organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti.

7. Qualora sia in corso una procedura amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato membro richiedente e l'esito della procedura può influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, sospendono, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza, le misure di recupero fino alla conclusione della procedura, dandone comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato nell’articolo 8, comma 3, all’agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Qualora le misure di recupero siano sospese, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. Gli uffici di collegamento informano l’autorità richiedente dell’avvenuta sospensione.

pagina 12 di 19

precedente 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  successiva

Documenti correlati
Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 41 del 03/08/2012
 

Informazioni generali sul sito