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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Consiglio dei Ministri: 03/08/2012
Proponenti: Affari europei

2. Le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento interno.

3. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro richiedente.

4. Gli uffici di collegamento informano l’autorità adita del seguito dato alla domanda di misure cautelari.

5. Gli uffici di collegamento effettuano la richiesta di adozione di misure cautelari, allegando il titolo esecutivo o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato emesso, il provvedimento o la sentenza che legittimano la richiesta di adozione di misure cautelari.

6. Gli uffici di collegamento inviano all’autorità adita, non appena ne siano a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta.

7. Ai fini del presente articolo ogni credito per cui è stata presentata una domanda di misure cautelari è trattato come un credito nazionale, salva diversa disposizione del presente decreto, e si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 8, comma 13, 9 e 10.

ART. 12

(Esclusione dell'assistenza)

1. L'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l'adozione di misure cautelari non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di contestazione.

2. Nei casi in cui nello Stato membro richiedente siano stati concessi una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza del termine dell’intero pagamento. Tuttavia, in tali casi, l’assistenza non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a dieci anni.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 41 del 03/08/2012
 

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