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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Consiglio dei Ministri: 03/08/2012
Proponenti: Affari europei

3. L’assistenza di cui al comma 1 non viene fornita quando l’importo totale del credito o dei crediti indicati all’articolo 1, comma 2, è inferiore a 1500 euro.

4. Gli uffici di collegamento informano l’autorità richiedente dell’altro Stato membro dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di assistenza.

ART. 13

(Disposizioni varie)

1. Le richieste di assistenza di cui agli articoli 4, 7, 8 e 11 e qualsiasi altra comunicazione sono inviate per via elettronica, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici, utilizzando i moduli standard approvati dalla Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Tali moduli sono utilizzati, ove sia possibile, per tutte le comunicazioni successive relative alle suddette richieste. Sono inviati per via elettronica anche il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, il documento che consente l’adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente, nonché gli altri documenti relativi al credito.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli uffici dell’amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell’altro Stato membro.

3. Nei casi in cui le comunicazioni non siano effettuate per via elettronica o mediante i moduli standard restano valide le informazioni ottenute e le misure adottate nell’esecuzione di una domanda di assistenza.

4. La prescrizione dei crediti è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell’interruzione dei termini di prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato membro al quale è stata rivolta la domanda di assistenza che hanno l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo la legislazione vigente in detto Stato membro producono gli stessi effetti nell’ordinamento nazionale a condizione che le disposizioni di diritto interno prevedano i medesimi effetti. Qualora la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione non sia prevista dalla normativa interna dello Stato membro adito, gli atti di recupero eseguiti in tale Stato membro in conformità della domanda di assistenza e che se fossero stati eseguiti dalle autorità nazionali avrebbero avuto l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo le norme di diritto interno si considerano, a tali effetti, posti in essere nell’ordinamento nazionale.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 41 del 03/08/2012
 

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