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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Consiglio dei Ministri: 03/08/2012
Proponenti: Affari europei

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non pregiudicano il diritto di adottare provvedimenti di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione da parte degli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, secondo la legislazione vigente nell’ordinamento interno.

6. L’autorità richiedente e l’autorità adita si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe o sospende i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari.

7. Il presente decreto non pregiudica gli obblighi derivanti dagli accordi o dalle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che prevedono un’assistenza reciproca più ampia, anche in materia di atti di notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dai suddetti accordi o convenzioni si utilizzano le procedure stabilite dal presente decreto.

8. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate e ricevute nel corso dell’anno, l’importo dei crediti e l’ammontare di quelli recuperati.

ART. 14

(Regime linguistico)

1. Le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito. La validità dei suddetti documenti o la validità della procedura non viene pregiudicata qualora alcune parti dei documenti medesimi siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano concordato l’adozione di detta altra lingua.

2. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma dell’articolo 7 possono essere trasmessi all’autorità adita in lingua italiana.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 41 del 03/08/2012
 

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