3. Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, gli uffici di collegamento possono, ove necessario, chiedere all’autorità richiedente la traduzione di tali documenti in lingua italiana o in un’altra lingua concordata con l’altro Stato membro richiedente.
ART. 15
(Segreto d’ufficio e uso delle informazioni)
1. Le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi del presente decreto sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione interna. Tali informazioni sono utilizzate ai fini dell’applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti previsti dall’articolo 1, comma 2, nonché per l’accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori.
2. Le persone debitamente accreditate dall’autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere alle suddette informazioni solo nella misura in cui ciò sia necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN.
3. L’autorità competente nazionale autorizza l’utilizzazione delle informazioni trasmesse ad un altro Stato membro per uno scopo diverso da quelli indicati nel comma 1 nei casi in cui sia prevista nell’ordinamento interno un’analoga utilizzazione.
4. Qualora l’autorità richiedente o l’autorità adita ritengano che le informazioni ottenute ai sensi del presente decreto possano essere utili ai fini di cui al comma 1 a un terzo Stato membro, in tale caso le stesse possono trasmetterle a detto terzo Stato membro, purché la trasmissione sia conforme alle norme e procedure previste dal presente decreto. Esse informano lo Stato membro di origine delle informazioni dell’intenzione di condividere le suddette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.