5. Nei casi di trasmissione delle informazioni a un terzo Stato membro ai sensi del comma 4, l’autorizzazione per l’utilizzo delle informazioni per uno scopo diverso da quelli previsti dal comma 1 può essere concessa solo dallo Stato membro di origine delle informazioni.
6. Le informazioni ricevute in qualsiasi forma ai sensi del presente decreto possono essere utilizzate dalle Autorità amministrative o giudiziarie nazionali nello stesso modo in cui sono utilizzate le informazioni analoghe acquisite nell’ambito dell’ordinamento interno.
ART. 16
(Spese)
1. Gli agenti della riscossione recuperano i crediti dal debitore e trattengono ogni spesa connessa con la procedura di recupero in conformità delle disposizioni vigenti nell’ordinamento interno.
2. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l’importo delle spese sia molto elevato o l’operazione rientri nell’ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l’autorità richiedente e l’autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso. A tal fine, gli uffici di collegamento procedono ad apposite intese con l’autorità richiedente.
3. Lo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall’autorità richiedente. Il Direttore generale delle finanze, su indicazione dell'ufficio di collegamento interessato, rappresenta il caso alle autorità competenti dell'altro Stato membro e chiede il rimborso delle spese sostenute, documentando la richiesta.
ART. 17
(Decorrenza)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. Resta fermo che le sanzioni previste dal medesimo decreto sono applicabili a decorrere dalla data in cui lo stesso entra in vigore. Per le richieste di assistenza inviate da un altro Stato membro dal 1° gennaio 2012 le disposizioni del presente decreto si applicano anche se dette richieste si riferiscono a crediti che costituiscono oggetto di un titolo esecutivo emesso dall’altro Stato membro prima del 1° gennaio 2012.