SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, nelle materie di cui al comma 2.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi:
a) ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione;
b) le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
c) i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
d) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c), per i quali l’assistenza reciproca può essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorità amministrative;
e) corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi;
f) interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali l’assistenza reciproca può essere chiesta.