3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
b) ai corrispettivi diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma 2;
c) ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi;
d) qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.
ART. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ‘autorità richiedente’: un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all’articolo 1;
b) ‘autorità adita’: un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che riceve una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all’articolo 1;
c) ‘ufficio centrale di collegamento’: l’ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell’attività di mutua assistenza;
d) ‘ufficio di collegamento’: l’ufficio nazionale responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per l’attività di mutua assistenza relativa ai crediti di cui all’articolo 1, comma 2;
e) ‘persona’:
1) una persona fisica;
2) una persona giuridica;
3) un’associazione di persone priva di personalità giuridica alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici;
4) un istituto giuridico di qualunque natura e forma, con o senza personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a uno dei tributi cui si applica il presente decreto;