f) ‘titolo uniforme (UIPE)’: il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l’esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce l’unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro;
g) ‘modulo standard di notifica (UNF)’: il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare;
h) ‘per via elettronica’: mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
i) ‘rete CCN’: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall’Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l’autorità richiedente di uno Stato membro e l’autorità adita di un altro Stato membro nel settore della fiscalità.
ART. 3
(Organizzazione)
1. L’autorità competente per il territorio nazionale è il Direttore generale delle finanze.
2. Le autorità nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 1, comma 2, sono:
a) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle entrate;
b) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle dogane;
c) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia del territorio;
d) l’ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze.
3. Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell’attività di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 1, comma 2, hanno le seguenti competenze: