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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

Consiglio dei Ministri: 03/08/2012
Proponenti: Affari europei

a) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle entrate è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell’articolo 62 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle dogane è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia del territorio è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

d) l’ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.

4. Il Direttore generale delle finanze designa, con apposito provvedimento, l’ufficio centrale di collegamento, nonché l’ufficio di collegamento di cui al comma 3, lettera d).

5. L’ufficio centrale di collegamento e gli uffici di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell’ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.

ART. 4

(Assistenza per le richieste di informazioni)

1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall’articolo 3, comma 3, forniscono all’autorità richiedente dell’altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalità ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L’ufficio di collegamento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del Direttore generale delle finanze.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 41 del 03/08/2012
 

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