2. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
3. Gli uffici di collegamento informano l’autorità richiedente dell’altro Stato membro dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
4. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dagli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall’articolo 3, comma 3.
ART. 5
(Scambio di informazioni senza preventiva richiesta)
1. Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall’imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, gli uffici di collegamento possono informare detto altro Stato membro del rimborso che deve essere effettuato.
ART. 6
(Presenza negli Uffici dell’Amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri)
1. Al fine di una più efficace assistenza reciproca può essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall’Autorità competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall’autorità richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali.
2. I funzionari autorizzati dall’autorità richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
ART. 7
(Assistenza per le richieste di notifica)
1. L’autorità richiedente di uno Stato membro può chiedere l’assistenza per la notifica solo: