6. Per le spese di notifica si applicano le previsioni di cui all’articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’attività degli agenti della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell’erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l’affidamento all’agente della riscossione territorialmente competente dell’attività di notifica, nonché per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente.
7. Gli uffici di collegamento informano tempestivamente l’autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.
8. Le notifiche di tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all’articolo 1, comma 2, sono effettuate direttamente dagli uffici o organi nazionali secondo le norme di legge in vigore nel territorio nazionale e, ove non previsto, per raccomandata o per posta elettronica.
9. Qualora si verifichino i presupposti di cui al comma 1, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall’articolo 3, comma 3, effettuano la richiesta di notifica agli altri Stati membri.
ART. 8
(Assistenza per il recupero dei crediti)
1. L’autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:
a) se e fino a quando il credito o il titolo che ne permette l’esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l’espressa richiesta motivata di procedere comunque al recupero in caso di contestazione;