b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che:
1) non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l’autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l’interessato dispone di beni nel territorio nazionale;
2) il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso.
2. Le domande di recupero dei crediti di cui all’articolo 1, comma 2, sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l’unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. A tale fine, le autorità richiedenti utilizzano il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011. Il titolo uniforme è compilato sulla base del contenuto del titolo esecutivo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente. Un unico titolo uniforme può riguardare anche crediti diversi.
3. Su domanda dell’autorità richiedente dell’altro Stato membro ed in forza del titolo uniforme, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall’articolo 3, comma 3, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti di cui all’articolo 1, comma 2, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del Direttore generale delle finanze e dei Direttori delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
4. Se il titolo uniforme riguarda crediti diversi, rientranti nella competenza di uffici di collegamento diversi, si procede alla riscossione delle somme richieste mediante un unico affidamento all’agente della riscossione per il tramite di un solo ufficio di collegamento, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. Con il medesimo provvedimento è individuato il suddetto ufficio di collegamento.