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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Consiglio dei Ministri: 03/08/2012
Proponenti: Giustizia

VISTO l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 5 luglio 2012;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Definizione e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità;

b) per «professionista» si intende l’esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

Art. 2

(Accesso ed esercizio dell’attività professionale)

1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all’articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 41 del 03/08/2012
 

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