p) nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate, la germinabilità specifica dei componenti della miscela qualora non siano rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella riportata all’allegato 6, lettera C), Foraggere, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973.
2. Per quanto riguarda la lettera m) del comma 1, è sufficiente indicare i componenti delle sementi per la preservazione raccolte direttamente, come previsto dall’articolo 4, comma 3, del presente decreto.
3. Per quanto riguarda la lettera p) del comma 1, nel caso in cui le germinabilità specifiche siano superiori a cinque, è sufficiente indicare il tasso di germinabilità medio.
ART. 12
(Monitoraggio)
1. L’Ente risi provvede a verificare, tramite monitoraggio ufficiale che le disposizioni del presente decreto siano rispettate.
ART. 13
(Notifiche)
1. I produttori operanti sul territorio nazionale provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti per territorio, all’Ente risi e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di miscele di sementi per la preservazione commercializzate.
2. Su richiesta, i quantitativi delle miscele di sementi per la preservazione commercializzati sul territorio nazionale, sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
ART. 14
(Notifica delle organizzazioni riconosciute nel campo delle risorse fitogenetiche)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare, su richiesta, alla Commissione europea le autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o le organizzazioni riconosciute in questo campo.
ART. 15
(Clausola di cedevolezza)
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione.