E M A N A
il seguente decreto legislativo :
ART. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ‘zona fonte’:
1) una zona designata come zona speciale di conservazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; o;
2) una zona che contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata secondo la procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 4, e dall’articolo 1, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE e che è gestita, protetta e posta sotto sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di detta direttiva;
b) ‘sito di raccolta’: la parte della zona fonte in cui sono state raccolte le sementi;
c) ‘miscela di sementi raccolte direttamente’: una miscela di sementi commercializzata così come raccolta nel sito di raccolta con o senza pulitura;
d) ‘miscela di sementi coltivate’: una miscela di sementi prodotte con il seguente procedimento:
1) le sementi delle singole specie sono prelevate nel sito di raccolta;
2) le sementi di cui al numero 1) sono moltiplicate al di fuori del sito di raccolta come singole specie;
3) le sementi di dette specie sono poi mescolate per ottenere una miscela composta dei generi, delle specie e se del caso delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta.
ART. 2
(Miscele di sementi per la preservazione)
1. In deroga all’articolo 12, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, si può autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi, specie e se del caso sottospecie, destinate a essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, di cui all’articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Tali miscele possono contenere sementi di piante foraggere di cui alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, e di piante non foraggere ai sensi di detta legge. Dette miscele sono designate come: ‘miscele di sementi per la preservazione’.