2. Se la miscela di sementi per la preservazione contiene una varietà da conservazione, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149.
ART. 3
(Zona di origine)
1. Al momento dell’autorizzazione alla commercializzazione di una miscela di sementi per la preservazione, viene definita la zona cui tale miscela è naturalmente associata e designata, di seguito, ‘zona di origine’. Per procedere a tale determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle regioni e province autonome e dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche e da organizzazioni riconosciute a tale fine.
2. Se la zona d’origine è situata, oltre che sul territorio nazionale, in altri Stati membri dell’Unione europea la determinazione è stabilita di comune accordo.
ART. 4
(Autorizzazione)
1. L’autorizzazione alla commercializzazione delle miscele di sementi per le preservazione nella regione d’origine è concessa a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni di cui all’articolo 5, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, o dell’articolo 6 nel caso delle miscele di sementi per la preservazione coltivate.
2. Nell’autorizzazione sono indicati:
a) nome o denominazione e sede del produttore;
b) metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;
c) percentuale in peso dei componenti per specie e se del caso sottospecie;
d) nel caso delle miscele per la preservazione coltivate, la germinabilità dei componenti della miscela qualora non siano rispettati i valori previsti dalla colonna 2 della tabella riportata all’allegato 6, lettera C), Foraggere, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
e) la quantità della miscela cui si applica l’autorizzazione;