f) la zona di origine;
g) la restrizione alla commercializzazione nella zona di origine;
h) la zona fonte;
i) il sito di raccolta e le sue caratteristiche fisiche e, nel caso di una miscela di sementi per la preservazione coltivate, il sito di moltiplicazione e le sue caratteristiche fisiche;
l) il tipo di habitat del sito di raccolta;
m) l’anno di raccolta.
3. In relazione alla lettera c) del comma 2, per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente è sufficiente indicare i componenti per specie e, se del caso, sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.
ART. 5
(Condizioni per l’autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente)
1. Le sementi che compongono la miscela devono essere state raccolte direttamente nella loro zona fonte, in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto. La zona fonte è situata all’interno della zona di origine.
2. La percentuale dei componenti della miscela di sementi per la preservazione direttamente raccolte e che sono specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, è tale da ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.
3. La germinabilità dei componenti, di cui al comma 2, è adatta a ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta.