4. La percentuale di specie e, se del caso, sottospecie che non rispettano le condizioni di cui al comma 2 non è superiore all’1 per cento in peso, le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente non contengono Avena fatua, Avena sterilis e Cuscuta spp,la percentuale in Rumex spp, diversa da Rumex acetosella, Rumex acetosa e Rumex maritimus, non è superiore allo 0,05 per cento in peso.
ART. 6
(Condizioni per l’autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione coltivate)
1. Le sementi a partire dalle quali sono prodotte le sementi per la preservazione coltivate che compongono la miscela devono essere raccolte nella loro zona fonte in un sito che non è stato seminato con seme di varietà geneticamente selezionate per produzione foraggera o tappeto erboso da almeno quaranta anni prima della data della domanda presentata dal produttore di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto. La zona fonte è situata all’interno della zona di origine.
2. Le sementi per la preservazione coltivate e che compongono la miscela sono di specie e, se del caso, sottospecie caratteristiche del tipo di habitat del sito di raccolta e che sono, in quanto componenti della miscela, importanti per la preservazione dell’ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche.
3. I componenti di una miscela di sementi per la preservazione coltivate devono, prima di essere miscelate, essere conformi ai requisiti per le sementi commerciali indicati all’allegato 6, lettera C), Foraggere, III sementi commerciali del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973.
4. La moltiplicazione può essere effettuata per cinque generazioni.
5. Al fine di garantire la qualità del materiale ottenuto e di consentire un adeguato controllo del processo produttivo da parte degli organi competenti, la moltiplicazione può essere effettuata solo nella zona di origine in cui è sita la zona fonte.