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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2010/60/UE recante deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

Consiglio dei Ministri: 03/08/2012
Proponenti: Affari europei

ART. 7

(Disposizioni procedurali)

1. L’autorizzazione è concessa dall’Ente risi o dalle regioni e province a Statuto autonomo che possono avocare a se tale facoltà su richiesta del produttore. La richiesta è corredata dalle informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente decreto nel caso di miscele per la preservazione raccolte direttamente, o degli articoli 4 e 6 del presente decreto nel caso di miscele per la preservazione coltivate.

2. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente l’Ente risi o le regioni e province a Statuto autonomo provvedono all’ispezione visuale del sito di raccolta. Le ispezioni sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformità della miscela alle condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5, commi 2 e 4, del presente decreto. I risultati dell’ispezione devono essere documentati.

3. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, l’Ente risi o le regioni e province a Statuto autonomo, nel corso dell’esame della richiesta di autorizzazione provvede, mediante esame ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, alla verifica della miscela di sementi per la preservazione circa la conformità delle condizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del presente decreto. L’esame è realizzato secondo i metodi internazionali, conformemente ai protocolli esistenti o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale. I campioni utilizzati per l’esame sono prelevati da lotti omogenei e sono applicate le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all’allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

ART. 8

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 41 del 03/08/2012
 

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