ART. 7
(Disposizioni procedurali)
1. L’autorizzazione è concessa dall’Ente risi o dalle regioni e province a Statuto autonomo che possono avocare a se tale facoltà su richiesta del produttore. La richiesta è corredata dalle informazioni necessarie per verificare la conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente decreto nel caso di miscele per la preservazione raccolte direttamente, o degli articoli 4 e 6 del presente decreto nel caso di miscele per la preservazione coltivate.
2. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente l’Ente risi o le regioni e province a Statuto autonomo provvedono all’ispezione visuale del sito di raccolta. Le ispezioni sono effettuate sul sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati, in modo da assicurare almeno la conformità della miscela alle condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5, commi 2 e 4, del presente decreto. I risultati dell’ispezione devono essere documentati.
3. Per quanto riguarda le miscele di sementi per la preservazione coltivate, l’Ente risi o le regioni e province a Statuto autonomo, nel corso dell’esame della richiesta di autorizzazione provvede, mediante esame ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, alla verifica della miscela di sementi per la preservazione circa la conformità delle condizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del presente decreto. L’esame è realizzato secondo i metodi internazionali, conformemente ai protocolli esistenti o, in loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale. I campioni utilizzati per l’esame sono prelevati da lotti omogenei e sono applicate le disposizioni relative al peso dei lotti e dei campioni di cui all’allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.
ART. 8