(Restrizioni quantitative)
1. La quantità totale delle sementi per la preservazione che compongono le miscele commercializzate annualmente non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di piante foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.
ART. 9
(Applicazione delle restrizioni quantitative)
1. I produttori di miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente, comunicano, alle regioni e province autonome competenti per territorio, all’Ente risi e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell’inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un’autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione del sito o dei siti di raccolta previsti.
2. I produttori di miscele di sementi per la preservazione coltivate, comunicano, alle regioni e province autonome competenti per territorio, all’Ente risi e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell’inizio della stagione di produzione, la quantità delle sementi per la preservazione che compongono le miscele per le quali intendono chiedere un’autorizzazione, unitamente alla dimensione e alla posizione dei siti di raccolta e dei siti di moltiplicazione previsti.
3. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la possibilità che siano superate le quantità stabilite dall’articolo 8 del presente decreto, l’Ente risi, d’intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, per ciascun produttore, la quota che può essere commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.
ART. 10
(Chiusura degli imballaggi e dei contenitori)