1. Le miscele di sementi per la preservazione possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi e appositamente sigillati.
2. Al fine di garantire la sigillatura, conformemente al comma 1 del presente articolo, il sistema di chiusura prevede l’aggiunta del cartellino o l’apposizione di un sigillo come condizione minima.
3. Gli imballaggi delle miscele di sementi per la preservazione sono sigillati dal produttore, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino del produttore sull’imballaggio o sul contenitore.
ART. 11
(Etichettatura)
1. Gli imballaggi o i contenitori delle miscele di sementi per la preservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti informazioni:
a) la dicitura norme UE;
b) il nome o la denominazione e la sede del responsabile dell’apposizione del cartellino o il suo numero di identificazione;
c) il metodo di raccolta: sementi raccolte direttamente o coltivate;
d) l’anno della chiusura, nei seguenti termini: ‘sigillato …’ cui segue l’indicazione dell’anno;
e) la zona di origine;
f) la zona fonte;
g) il sito di raccolta;
h) il tipo di habitat del sito di raccolta;
i) l’indicazione ‘miscela di sementi per la preservazione, da utilizzarsi in zone con lo stesso tipo di habitat del sito di raccolta, non considerando le condizioni biotiche’;
l) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona responsabile dell’apposizione del cartellino;
m) la percentuale in peso dei componenti della miscela per specie e, se del caso, della sottospecie;
n) il peso netto o lordo dichiarato;
o) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o dei semi puri e il peso totale;