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DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Consiglio dei Ministri: 03/08/2012
Proponenti: Affari europei

9. Nell’ambito della definizione e della modifica del Piano si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva 2003/35/CE.

ART. 7

(Formazione)

1. La formazione è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell’allegato I. La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.

2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:

a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l’acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell’Allegato I;

b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell’obbligo di frequenza;

c) le modalità di valutazione;

d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;

e) i criteri per l’individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;

f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;

g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l’attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità competenti per l’attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità responsabili per l’istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all’interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all’espletamento dell’esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.

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Comunicati Consiglio dei Ministri n. 41 del 03/08/2012
 

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