Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi e ricerca nel sito

Ti trovi in: Home : Governo : Provvedimenti

 

DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Consiglio dei Ministri: 03/08/2012
Proponenti: Affari europei

5. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.

ART. 9

(Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo)

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, l’utilizzatore professionale che acquista per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo rilasciato, ai sensi dell’articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano maggiorenni;

b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell’allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.

3. Il certificato è valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.

4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all’acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.

ART. 10

(Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari)

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all’acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.

pagina 12 di 36

precedente 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  successiva

Documenti correlati
Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n. 41 del 03/08/2012
 

Informazioni generali sul sito