2. A decorrere dal 26 novembre 2015:
a) il distributore ha l’obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione di cui all’articolo 9 e l’identità dell’acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell’abilitazione;
b) le prescrizioni di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali.
3. All’atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all’acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.
4. Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta specifiche disposizioni per l’individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali.
5. Decorso il termine di due anni successivi all’adozione delle disposizioni di cui al comma 4, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura ‘prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali’.
6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sono stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita ‘on-line’, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.