ART. 11
(Informazione e sensibilizzazione)
1. Il Piano definisce programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l’ambiente dei prodotti fitosanitari nonché sull’utilizzo di alternative non chimiche. Il Piano definisce, altresì, le modalità di informazione preventiva della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari.
2. Il Piano definisce in quali casi e con quali modalità gli utilizzatori professionali e, se del caso, i non professionali, sono tenuti ad informare o comunque segnalare l’effettuazione del trattamento alle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.
3. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Consiglio di cui all’articolo 5, anche in conformità a quanto indicato nel Piano, adotta idonei piani di controllo sulla base della relazione che l’Istituto superiore di sanità trasmette annualmente al Ministero della salute, relativa alle informazioni sui casi di intossicazione acuta da prodotti fitosanitari, raccolte, classificate e analizzate tramite il Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da pesticidi (SIN-SIAP), attuato secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, avvalendosi del Consiglio di cui all’articolo 5, valuta i dati di cui all’articolo 22, comma 2, rendendo pubblici i risultati dell’attuazione delle misure previste dal Piano e li comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.