f) le modalità per la realizzazione di un monitoraggio appropriato degli effetti sulla salute e sull’ambiente del trattamento aereo.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano rilasciare un’autorizzazione in deroga ai sensi del comma 2, devono:
a) verificare l’effettiva necessità del trattamento aereo, se del caso anche con il supporto di dati relativi a specifici monitoraggi sulle infestazioni;
b) verificare la disponibilità di un prodotto fitosanitario già appositamente autorizzato dal Ministero della salute per il trattamento aereo e la sua effettiva utilizzabilità con il tipo di mezzo aereo che si intende utilizzare;
c) valutare l’impatto del trattamento aereo sull’area da trattare tenendo conto delle sue caratteristiche morfologiche, ambientali e della distribuzione della popolazione residente nel territorio interessato ed in quello limitrofo;
d) vigilare affinché siano attuate e rispettate le specifiche misure individuate per garantire la salvaguardia della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, e la necessaria informazione ai residenti.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano rilasciare un’autorizzazione in deroga, ai sensi del comma 2, devono inviare al Ministero della salute, almeno 30 giorni prima della data prevista per il trattamento aereo, documentazione comprovante l’effettuazione delle verifiche e i risultati delle valutazioni di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d). Copia della domanda deve essere inviata contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il Ministero della salute, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5, sulla base dell’esame della stessa effettuato dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, esprime un parere in merito alla conformità del previsto trattamento aereo alle disposizioni del presente decreto legislativo.