7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mettono in atto procedure per la valutazione dell’efficacia delle misure adottate per la salvaguardia della salute umana e animale e dell’ambiente, e ne informano il Consiglio.
8. In situazioni di emergenza fitosanitaria, nel caso in cui non risultassero disponibili prodotti fitosanitari già registrati a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l’irrorazione aerea, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano autorizzare il trattamento aereo conformemente al presente articolo, devono preventivamente individuare uno specifico prodotto fitosanitario per il quale l’impresa produttrice presenti al Ministero della salute domanda di autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 finalizzata alla produzione dei soli quantitativi necessari all’effettuazione del trattamento oggetto di autorizzazione in deroga ai sensi del comma 2.
ART. 14
(Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile)
1. Il Piano definisce le misure appropriate per la tutela dell’ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall’impatto dei prodotti fitosanitari.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’attuazione delle misure previste dal Piano ed informano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute sulle misure adottate.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento da prodotti fitosanitari previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, ed in particolare con riferimento all’articolo 93.
4. Le misure di cui al comma 1 comprendono, fra l’altro: