b) le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.
3. Le misure di cui al comma 1, tenuto conto delle peculiarità delle aree di cui al comma 2, possono prevedere, fra l’altro:
a) limitazioni o divieti di impiego dei prodotti fitosanitari;
b) ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;
c) uso di prodotti fitosanitari a basso rischio come definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché misure di controllo biologico;
d) misure di protezione relative alle aree trattate con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o accessibili.
4. Le misure di cui al comma 1 sono compatibili con quelle stabilite dai piani di gestione delle aree di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
5. Il Consiglio elabora, su richiesta delle Amministrazioni di cui all’articolo 4, documenti tecnici di orientamento per l’applicazione delle misure di protezione di cui al comma 3.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le misure di cui al comma 1 e possono individuare ulteriori aree specifiche rispetto a quelle indicate al comma 2 in cui applicare divieti o riduzioni d’uso dei prodotti fitosanitari, informandone tempestivamente i ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.