VISTA la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), in particolare l’articolo 123;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 maggio 2012;
ATTESO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere entro il termine previsto;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, per gli affari regionali, il turismo e lo sport, degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi, che sono prodotti fitosanitari come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera a), al fine di:
a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità;
b) promuovere l’applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi o metodi non chimici.
ART. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto si applica ai prodotti fitosanitari come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera a).