2. Le disposizioni del presente decreto si applicano tenendo conto del principio di precauzione, quando è necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l’ambiente.
3. Le disposizioni del presente decreto sono armonizzate con le politiche di sviluppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella fase di programmazione e attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e dei regimi di sostegno, nonché con la condizionalità ed i provvedimenti relativi all’organizzazione comune dei mercati.
4. Il presente decreto si applica fatta salva qualsiasi altra normativa pertinente in materia fitosanitaria.
ART. 3
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) prodotti fitosanitari: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
2) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
3) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;