l) popolazione interessata: le persone residenti o domiciliate all’interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari;
m) difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l’uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d’intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l’ambiente. L’obiettivo prioritario della ‘difesa integrata’ è la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;
n) indicatore di rischio: un parametro o il risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei prodotti fitosanitari per la salute umana e l’ambiente;
o) acque superficiali e acque sotterranee: acque definite ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
ART. 4
(Attuazione)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, provvedono alla programmazione, all’attuazione, al coordinamento e al monitoraggio delle misure previste dal presente decreto e di quelle previste dal Piano di cui all’articolo 6.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del supporto del Consiglio tecnico-scientifico, di cui all’articolo 5.