7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere concessi, secondo i criteri e le modalita' previsti dallo stesso articolo 57, anche per gli interventi di ambientalizzazione e riqualificazione ricompresi nell'area definita del Sito di interesse nazionale di Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata una quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro.
Art. 2
1. L'area industriale di Taranto e' riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012 , n. 83.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.