sentenza impugnata, ha annullato il citato provvedimento di
scioglimento.
La compagine politica eletta nel 2010, da ritenersi per quanto
sopra evidenziato in continuita' rispetto alla precedente, e' stata
recentemente interessata dalle vicende giudiziarie che hanno condotto
all'arresto, disposto dal Gip presso il Tribunale Napoli con
ordinanza di custodia cautelare n.150/12 del 2 marzo u.s., su
richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nell'ambito del
procedimento penale n. 12361/07, del Sindaco OMISSIS (nato a OMISSIS
il OMISSIS) e del consigliere di maggioranza OMISSIS (nato a OMISSIS
il OMISSIS), unitamente ad imprenditori ed affiliati al «clan dei
casalesi».
Detto procedimento penale costituisce l'epilogo di complesse
indagini effettuate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di
Caserta le cui risultanze evidenziano anche nei confronti dei
summenzionati amministratori, ipotesi di reato ex art. 416-bis c.p.
capo A - associazione per delinquere di tipo mafioso - e art. 1 legge
6 febbraio 1980 n. 15, per aver favorito la latitanza di OMISSIS e di
OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, cugino del sindaco, e per aver
agevolato imprese contigue al citato clan, gestito attivita'
estorsive, condizionato la gestione degli appalti del comune San
Cipriano d'Aversa.
Pertanto, atteso che ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico
Ordinamento Enti Locali di cui al D.Leg.vo n. 267/2000,
dall'applicazione della suddetta misura coercitiva consegue la
sospensione di diritto dalla carica di pubblici ufficiali, per
entrambi gli amministratori e' stata dichiarata la sospensione con
provvedimenti prefettizi in data 13 marzo 2012.
Nel contempo, a norma del comma settimo del citato art. 59 TUEL,