1980, n. 15, «per aver partecipato, ciascuno nella consapevolezza
della rilevanza casuale del proprio apporto, ad una associazione di
tipo mafioso denominata clan dei casalesi», possono ritenersi, sulla
scorta degli esiti investigativi, organici alla consorteria
malavitosa.
Indipendentemente dagli aspetti di rilevanza penale della
suddetta ordinanza di custodia cautelare, si rileva che gli elementi
e le circostanze fattuali di tempo e di luogo, desunte dalle
intercettazioni ambientali - tra cui la conversazione n. 673 del 2
maggio 2007 in cui OMISSIS parla dell'appoggio prestato al OMISSIS
durante la competizione elettorale e quella n. 558 del 30 aprile 2007
tra OMISSIS e OMISSIS, che denota il totale assoggettamento del
Sindaco alla cosca - sono da ritenersi emblematiche della valenza e
del ruolo del Sindaco.
Lo stesso, attivamente partecipe del sodalizio criminale, che gli
ha garantito il proprio appoggio elettorale, offre il proprio
contributo all'esistenza ed al rafforzamento del gruppo criminale,
incontrando direttamente gli esponenti di ruolo apicale, durante la
loro latitanza, allo scopo di favorirne gli interessi.
In ordine a tale riscontro probatorio, si reputa sottolineare la
collocazione assunta nell'ambito del locale sodalizio criminale dal
OMISSIS (all'epoca dei fatti assessore all'Ambiente e Risorse Umane),
mostratosi sistematicamente disponibile a fungere da anello di
congiunzione tra il sindaco OMISSIS (classe OMISSIS) e gli esponenti
di spicco dell'associazione in esame, OMISSIS (detto OMISSIS) e
OMISSIS (classe OMISSIS, detto OMISSIS), anche mettendo a
disposizione la propria abitazione come base logistica per gli
illeciti accordi per favorire gli interessi del gruppo criminale.