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DECRETO LEGISLATIVO: Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

Consiglio dei Ministri: 10/08/2012
Proponenti: Giustizia
Status: Pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Riduzione degli uffici del giudice di pace

1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 2

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Articolo 2. (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace). - 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.»;

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.42 del 10/08/2012
 

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