1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tariffe quantificate» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed aggiornate ogni tre anni,»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite anche le modalita' di attuazione dei corsi di formazione, iniziale e periodica, con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori.»;
b) all'articolo 6, comma 4, le parole: «dalle norme di pubblica sicurezza vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;
c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Importazione di articoli pirotecnici marcati CE). - 1. Gli articoli pirotecnici marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti la movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonche' le modalita' di trasferimento.
2. Per il trasferimento verso un altro Stato degli articoli pirotecnici marcati CE la comunicazione deve essere presentata al prefetto del luogo di partenza dei materiali, entro 48 ore precedenti la movimentazione.»;
d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri, gli organismi, di seguito denominati: "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, nonche' i compiti specifici per i quali ciascuno di esso e' autorizzato.»;