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DECRETO LEGISLATIVO: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera

Consiglio dei Ministri: 05/09/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 255 del 31/10/2012

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Non costituisce offerta fuori sede:

a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;

b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche' ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze.».

2. All'articolo 62 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della societa' di gestione ovvero, ove cosi' previsto dallo statuto, dall'organo di amministrazione; il regolamento stabilisce le modalita' di emanazione delle disposizioni di attuazione da parte della societa'.».

3. All'articolo 94 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, secondo periodo, e' sostituito dal seguente:

«Il prospetto contiene altresi' una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto e' stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.»;

b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

«10. Nessuno puo' essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le eventuali traduzioni, salvo che la nota di sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto oppure che essa, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nel valutare se investire nei prodotti finanziari offerti. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale riguardo.».

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.44 del 5/9/2012
 

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