3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III e' subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonche', per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorita' competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al piu' tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo e' regolato secondo le disposizioni dell'articolo 112-bis vigente.»;
b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione»;
c) al comma 8, le parole: «9, commi 1, 2, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente.»;