d) dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:
«8-ter. L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco.
8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attivita' ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel capoverso articolo 128-quater:
1) al comma 1, le parole: «o istituti di moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) al comma 4, le parole: «offra solo alcuni» sono sostituite dalle seguenti: «conferisca un mandato solo per»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-duodecies nonche' dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto all'articolo 128-undecies l'avvio dell'operativita' sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonche' la conclusione della propria attivita', utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita' di invio della comunicazione.»;