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DECRETO LEGISLATIVO: Ulteriori modifiche ed integrazioni al DLG 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo V del T.U. bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Consiglio dei Ministri: 14/09/2012
Proponenti: Affari europei
Status: Pubblicato in G.U. n. 230 del 02/10/2012

5) il comma 8 e' abrogato;

b) nel capoverso articolo 128-quinquies:

1) al comma 1, la lettera d) e' soppressa;

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.»;

3) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis.»;

c) nel capoverso articolo 128-septies:

1) al comma 1 la lettera f) e' soppressa;

2) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-ter»;

3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.»;

d) nel capoverso articolo 128-octies, comma 2:

1) dopo le parole: «mediatori creditizi» sono inserite le seguenti: «sono persone fisiche e»;

2) dopo la parola: «soggetti» e' aggiunta la seguente: «iscritti»;

e) il capoverso articolo 128-decies e' sostituito dal seguente:

«Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo). - 1. Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

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Comunicati Consiglio del Ministri n.45 del 14/09/2012
 

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