5) il comma 8 e' abrogato;
b) nel capoverso articolo 128-quinquies:
1) al comma 1, la lettera d) e' soppressa;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.»;
3) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis.»;
c) nel capoverso articolo 128-septies:
1) al comma 1 la lettera f) e' soppressa;
2) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-ter»;
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.»;
d) nel capoverso articolo 128-octies, comma 2:
1) dopo le parole: «mediatori creditizi» sono inserite le seguenti: «sono persone fisiche e»;
2) dopo la parola: «soggetti» e' aggiunta la seguente: «iscritti»;
e) il capoverso articolo 128-decies e' sostituito dal seguente:
«Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo). - 1. Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.