4-bis. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.»;
f) nel capoverso articolo 128-undecies:
1) al comma 1 le parole: «ed ordinato in forma di associazione» sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.»;
g) nel capoverso articolo 128-duodecies:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte degli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne da' comunicazione all'autorita' del Paese d'origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorita'. L'Organismo informa il Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, puo' vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'autorita' del Paese d'origine.»;