2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3 le parole: « nel caso previsto dall'articolo 144, comma 8, e» sono soppresse, e, alla lettera b), sono aggiunte le seguenti: «salvo comprovati motivi»;
4) al comma 5, le parole: «Fermo restando l'articolo 144, comma 8» sono soppresse;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. l'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c).»;
h) nel capoverso 128-terdecies il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «istituti di pagamento» sono inserite le seguenti: «, istituti di moneta elettronica»;