b) al comma 1, lettera c), dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: «Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso alle societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalita' associative;
c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purche' i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
d) al comma 2 le parole: «istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento» e le parole: «, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito» sono soppresse;
e) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.».